I FAMILIARI SONO OBBLIGATI AL PAGAMENTO ?
Sfortunatamente anche se i familiari revocano il contratto con rsa non è detto che siano al sicuro da eventuali e ulteriori richieste da parte della struttura.
Molto spesso accade infatti che da parte delle rsa ci sono azioni legali contro i familiari per ottenere il pagamento dagli stessi e in alcuni casi posso avere ragione.
Infatti secondo l’art.315-bis c.c. “il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire ,in relazione alle proprie capacità,alle proprie sostanze e al proprio reddito , al mantenimento della famigli finché convive con essa” , ne consegue che se un figlio o figlia al momento del ricovero in rsa convivevano con l’ospite della rsa sono obbligati per legge a contribuire in prima persona alle spese . Mentre merita un discorso a parte la richiesta di pagamento che esercitano le rsa oppure anche i comuni appellandosi all’art.433 c.c. Molto spesso accede che enti oppure strutture come le rsa oppure comuni chiedono ai familiari il pagamento delle spese affermando che “i figli sono obbligati a mantenere i genitori e quindi a pagare le loro spese, qualora questi ultimi non fossero in grado di farlo.”
Ebbene questo non è assolutamente vero, l’art. 433 che molto spesso viene citato a sproposito,fa l’elenco delle persone obbligate a versare gli alimenti, che qui riporto come è scritto nel codice civile: “All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:1) il coniuge;2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore;5) il suocero e la suocera;6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali”.
Secondo l’articolo 433 C.C. i figli sono tenuti a prestare gli alimenti ma nell’art .438 c.c. viene specificato che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, infatti “Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.”. Pertanto ne consegue che la richiesta di alimenti deve essere presentata da colui che si trova ricoverato in struttura e non come spesso accade dalla struttura stessa.
Infatti c’è art. 447 c.c che specifica senza ombra di dubbio che il credito alimentare non può mai essere ceduto a nessuno essendo un diritto personale dell’individuo “Il credito alimentare non può essere ceduto .L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione,neppure quando si tratta di prestazioni arretrate” e l’art.2900 c.c. “Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni,può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore alquale intende surrogarsi.”.
Ne consegue che per esempio il genitore facendo causa ai figli può chiedere un assegno alimentare con cui pagare la struttura, mentre la struttura non può fare causa ai figli per chiedere il pagamento della retta .
A tale proposito potrei citare una sentenza del TAR della Lombardia 02863/2010 (riportata nella sezione sentenze del sito) “ Pertanto, resta fermo che il credito alimentare, di natura personale, non può essere oggetto di azione surrogatoria da parte dei creditori dell’avente diritto (come emerge dal combinato disposto degli art. 438, comma 1 e dell’art. 2900 c.c.), il quale non può disporre del proprio credito, che, difatti, non può essere ceduto, né fatto oggetto di compensazione, ex art. 447 c.c.; del resto, il credito”.
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