Riassumendo quanto esposto nel sito

  1. Non esiste nessun obbligo per i familiari di sottoscrivere un contratto con le rsa e qualora dovesse accadere di sottoscrivere un contratto oppure di averne già sottoscritto uno , il contratto può sempre essere revocato in qualsiasi momento con una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno. I familiari anche dopo la revoca del contratto, potranno continuare a pagare la struttura, ma per lo meno un domani non rischieranno di essere chiamati in causa dalla struttura ,che nulla potrà pretendere nei loro confronti.

 

  1. L’obbligo di pagamento  in regime di convenzione  ricade unicamente sull’ospite e sui familiari che convivono con lui al momento del ricovero in rsa( art.315-bis c.c.) ,altrimenti se l’ospite vive da solo l’obbligo di pagamento, ricade solo sull’ospite ed eventualmente sul comune qualora l’ospite non riuscisse a far fronte alle spese (art. 6 comma2 legge328/2000).

 

 

  1. L’ospite può chiedere facendo causa ,con la legge 433 c.c. un assegno alimentare agli obbligati con cui far fronte alle spese, ma rsa e comune non possono in nessun caso chiedere ai familiari il pagamento al posto dell’ospite art. 447c.c.e art.2900 c.c. trattandosi di un diritto esclusivo , personalissimo e non trasferibile posseduto solo dall’ospite della struttura.

 

  1. La struttura se vuole può far causa all’ospite rivalendosi sulle eventuali proprietà possedute .

Concludendo

 Se una persona è priva di beni immobili e vive solo,in caso di ricovero in rsa e sottoscrizione del contratto da parte dei familiari , sarebbe auspicabile la revoca del contratto sottoscritto con la rsa il prima possibile (dopo la revoca del contratto i familiari possono comunque continuare a pagare la retta in maniera volontaria fino a quando il comune non provvederà ad attivarsi per il pagamento, ma almeno sanno che non rischiano di vedersi chiamati in tribunale per un mancato pagamento).  A questo punto sia il comune che la struttura non possono rivalersi sui familiari , e si può richiedere al comune l’integrazione parziale oppure il pagamento totale (dipende dai casi) della retta del rsa come previsto dall’art.6 comma 2 della legge 328/2000.       

Concludendo

Se una persona è priva di beni immobili e vive solo ,in caso di ricovero in rsa e sottoscrizione del contratto da parte dei familiari , sarebbe auspicabile la revoca del contratto sottoscritto con la rsa il prima possibile (dopo la revoca del contratto i familiari possono comunque continuare a pagare la retta in maniera volontaria fino a quando il comune non provvederà ad attivarsi per il pagamento, ma almeno sanno che non rischiano di vedersi chiamati in tribunale per un mancato pagamento).  A questo punto sia il comune che la struttura non possono rivalersi sui familiari , e si può richiedere al comune l’integrazione parziale oppure il pagamento totale (dipende dai casi) della retta del rsa come previsto dall’art.6 comma 2 della legge 328/2000.