Riassumendo quanto esposto nel sito
- Non esiste nessun obbligo per i familiari di sottoscrivere un contratto con le rsa e qualora dovesse accadere di sottoscrivere un contratto oppure di averne già sottoscritto uno , il contratto può sempre essere revocato in qualsiasi momento con una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno. I familiari anche dopo la revoca del contratto, potranno continuare a pagare la struttura, ma per lo meno un domani non rischieranno di essere chiamati in causa dalla struttura ,che nulla potrà pretendere nei loro confronti.
- L’obbligo di pagamento in regime di convenzione ricade unicamente sull’ospite e sui familiari che convivono con lui al momento del ricovero in rsa( art.315-bis c.c.) ,altrimenti se l’ospite vive da solo l’obbligo di pagamento, ricade solo sull’ospite ed eventualmente sul comune qualora l’ospite non riuscisse a far fronte alle spese (art. 6 comma2 legge328/2000).
- L’ospite può chiedere facendo causa ,con la legge 433 c.c. un assegno alimentare agli obbligati con cui far fronte alle spese, ma rsa e comune non possono in nessun caso chiedere ai familiari il pagamento al posto dell’ospite art. 447c.c.e art.2900 c.c. trattandosi di un diritto esclusivo , personalissimo e non trasferibile posseduto solo dall’ospite della struttura.
- La struttura se vuole può far causa all’ospite rivalendosi sulle eventuali proprietà possedute .
Concludendo
Se una persona è priva di beni immobili e vive solo,in caso di ricovero in rsa e sottoscrizione del contratto da parte dei familiari , sarebbe auspicabile la revoca del contratto sottoscritto con la rsa il prima possibile (dopo la revoca del contratto i familiari possono comunque continuare a pagare la retta in maniera volontaria fino a quando il comune non provvederà ad attivarsi per il pagamento, ma almeno sanno che non rischiano di vedersi chiamati in tribunale per un mancato pagamento). A questo punto sia il comune che la struttura non possono rivalersi sui familiari , e si può richiedere al comune l’integrazione parziale oppure il pagamento totale (dipende dai casi) della retta del rsa come previsto dall’art.6 comma 2 della legge 328/2000.
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