Sottoscrizione del contratto da parte dei familiari

 

I contratti che le RSA fanno sottoscrivere ai familiari possono essere chiamati in vario modo , per esempio "CONTRATTO DI OSPITALITA" oppure "CONTRATTO DI INSERIMENTO " , ma la sostanza non cambia, si tratta di contratti privati che obbligano i familiari al pagamento delle spese per conto della persona ricoverata , sono come descritto dalla Suprema corte di Cassazione con sentenza 26863/2008 "assunzione di un'obbligazione di
garanzia per futuri possibili debiti dell'obbligato" e cioè un'obbligazione di pagamento.

In questi contratti oltre al costo della retta mensile, possono essere inclusi anche altri servizi aggiuntivi come per esempio il servizio lavanderia , taglio capelli o barba, acquisto farmaci , ecc.., naturalmente le rsa possono in maniera unilaterale modificare il contratto e aumentare il prezzi a loro piacimento come avvenuto in molti casi nel periodo covid.

Qualunque sia il tipo di contratto che avete sottoscritto sappiate che può sempre essere revocato in qualsiasi momento avvalendosi dell'art.1373 c.c. Infatti tale articolo che qui riporto "Art. 1373. Recesso unilaterale .Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica (art. 1467c.c. e 1375c.c.), tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. E' salvo in ogni caso il patto contrario." afferma appunto che si può revocare un contratto in maniera unilaterale anche se questo è a tempo indeterminato e quindi di lungo periodo proprio come nel caso di un contratto con una rsa. Inoltre va ricordato che non ha alcuna importanza se nel contratto sottoscritto manca la clausola di recesso, infatti come spesso accade alcune rsa omettono volutamente  la possibilità di recedere dal contatto credendo cosi di impedire tale possibilità ,ma cosi non è come è stato spigato benissimo da alcune sentenze come quella del Tribunale di Biella 01.03.20219 n.118 oppure della Corte d'Appello di Bologna 16.03.2011 n. 1607 ,quindi anche in assenza di clausola di recesso la revoca del contratto è sempre ammissibile. 

Infine c'è la sentenza della Suprema corte di Cassazione 26868/2008 (vedi sezione sentenze del sito), che spiega appunto che si può sempre ricorrere all’articolo 1373c.c.per revocare un contratto in maniera unilaterale proprio per evitare che le parti siano vincolate a vita , pronunciandosi proprio in merito a un contratto fra rsa e familiari sentenziando appunto che : " il creditore (Cass. 2932/04),ha facoltà di recesso unilaterale, prevista dall'art. 1373 c.c., per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, che rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. 6427/98, 14970/04).”

In conclusione i contratti con le rsa sono sempre revocabili in qualsiasi momento inviando una semplice raccomandata A/R e i familiari se vogliono possono continuare a pagare le spese della struttura in maniera volontaria, integrando magari la restante parte che l’ospite della struttura non riesce a pagare, ma almeno in questo modo eviteranno che la struttura li chiami in tribunale e potranno guadagnare tempo per chiedere successivamente l'intervento del comune nel pagamento della retta.

 

 

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